Nessun articolo della legge svizzera opera differenze fondamentali tra omosessuali e eterosessuali, uomini e donne, in virtù dell’articolo 8 della Costituzione federale, legge fondamentale sul territorio della Confederazione.
8-1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
8-2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
8-3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Tuttavia, la legge federale del 1994 che reprime l’incitazione all’odio razziale (crimini contro l’umanità) non include, a tutt’oggi, specifici articoli che puniscano atti discriminatori nei confronti di gay e lesbiche. Si è quindi autorizzati, sul piano legale, a dire e scrivere che gay e lesbiche non dovrebbero esistere in una società «sana» benché sia stato riconosciuto, dal punto di vista scientifico, che l’omosessualità non è una malattia.
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